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D.P.R. 13/09/2005 n. 296Art. 8 - Effetti della concessione e della locazione 1. Alla cessazione della concessione o della locazione a canone ordinario le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato. Capo III Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato Art. 9 - Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato 1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonchè gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Art. 10 - Soggetti beneficiari a titolo gratuito 1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136 d) le province e i comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di istituzione scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e) l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito. Art. 11 - Soggetti beneficiari a canone agevolato 1. I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti a) le regioni, nonchè gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione c) gli enti parco nazionali di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 23 di cembre 1999, n. 488 d) la Croce Rossa Italiana e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali: 1) non godono di agevolazioni fiscali o contributive nè ricevono dallo Stato ovvero da altra pubblica amministrazione alcun altro beneficio in qualunque forma; (questo punto è da intendersi non pubblicato). 2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca; 3) svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale; 4) utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività. Art. 12 - Misura del canone e modalità di determinazione 1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio. 2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti è operata da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un dirigente della direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualità di Presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in qualità di componenti. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere. 3. La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile b) dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario c) della durata della concessione o locazione d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri. 4. L'ammontare del canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Art. 13 - Disciplina dei rapporti in corso 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai contratti di locazione a titolo agevolato perfezionati suc- cessivamente alla sua data di entrata in vigore; gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. I concessionari ed i conduttori possono comunque chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento se alla stessa data non sono stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione; il perfezionamento di tali provvedimenti e contratti è subordinato alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione del dieci per cento del canone determinato in base ai valori di mercato dell'immobile e ferme rimanendo acquisite all'erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento. Art. 14 - Durata della concessione o locazione 1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 è fissata in sei anni. 2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse. Art. 15 - Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria 1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili. 2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. 3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonchè per le finalità di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. Art. 16 - Beni di interesse storico-artistico 1. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Art. 17 - Decadenza e revoca della concessione 1. La decadenza e la revoca delle concessioni di cui al presente capo sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 5. Art. 18 - Risoluzione e recesso della locazione 1. La risoluzione ed il recesso dei contratti di locazione stipulati ai sensi del presente capo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 6. Art. 19 - Effetti della concessione o locazione 1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 8. Art. 20 - Presentazione delle domande 1. I soggetti aventi titolo interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano alla competente Filiale dell'Agenzia del demanio una domanda nella quale, oltre ai propri dati identificativi, sono indicati i dati identificativi dell'immobile, l'oggetto dell'attività da svolgere, le finalità di utilizzo, l'autorizzazione del competente organo dell'ente richiedente che garantisca la disponibilità delle risorse finanziarie, nonchè, per il beni di interesse storico artistico, gli elementi necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Art. 21 - Istruttoria del procedimento 1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la conformità dell'utilizzo proposto con le finalità di cui all'articolo 9. 2. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento formula alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o loca- to, dell'ammontare del canone determinato in base ai valori locativi in comune commercio, e dell'eventuale verifica della congruità del progetto e della sua effettiva fattibilità. Art. 22 - Domande concorrenti 1. Nell'ipotesi di presentazione di più domande di concessione o locazione relative al medesimo bene è preferito il richiedente che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene. Capo IV Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni immobili costituenti abbazie, certose e monasteri, nonchè di beni immobili di proprietà dello Stato a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi. |
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